1. Il comma 4 dell'articolo 1 della legge 1o marzo 2005, n. 32, è sostituito dal seguente:
«4. Entro il 31 dicembre 2008 il Governo può adottare, nel rispetto dei commi 2 e 3 del presente articolo e dei princìpi e dei criteri direttivi previsti dall'articolo 2, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi di cui al comma 1».
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.